martedì 9 febbraio 2010

Quesiti di Febbraio

Vorrei maturare esperienza nel settore della gestione dei beni pubblici.

Per farlo, credo che il modo migliore sia affrontare problemi concreti.

Per questo mi auguro sinceramente che i frequentatori di questo post propongano quesiti relativi ai beni del demanio e del patrimonio pubblico, per discuterli assieme e trovare assieme la soluzione.

Attendo fiducioso.

10 commenti:

  1. ciao!! non so se puoi aiutarmi ma so a chi chiederlo... vorrei sapere se per aprire una cava serve il permesso di costruire oltre al titolo abilitativo all'attività di cava. grazie.

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  2. Ciao Linda!

    Si tratta di una questione che allo stato appare controversa (TAR Bari, sez. II, 25 giugno 2009, n. 1618). Sul punto si contrappongono infatti due fondamentali principi: da un lato la necessità del titolo edilizio per gli sbancamenti del terreno di significativa entità (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2006, n. 7294). D'altro lato l'assoggettamento dell'attività estrattiva ad un autorizzazione specifica, che ha indotto parte della giurisprudenza ad escludere la necessità del permesso di costruire (cfr. TAR Roma, Sez. II, 8 maggio 2002. n. 4039 nonché, più di recente, TAR Milano, sez. II, 3 marzo 2008, n. 438).

    Per vero, appare fuor di dubbio che la cava debba rispettare la disciplina urbanistica. Se è così, la questione può essere riformulata, dovendosi in particolare accertare quale sia l'Autorità deputata ad accertare il rispetto di tale disciplina.

    Secondo la tesi che richiede il permesso di costruire, dunque, la conformità urbanistica della cava deve essere accertata dall'Autorità che la accerta ordinariamente, e cioé dal Comune. L'orientamento più recente, però, osserva che la conformità urbanistica può ben essere accertata dall'Autorità che rilascia l'autorizzazione all'attività di cava (cfr. la recentissima Tar Brescia, Sez. I, 28 dicembre 2009, n.2616), in tal modo prescindendosi dal permesso di costruire.

    In definitiva, il permesso di costruire non sembra necessario neppure se ci sono sbancamenti di notevole entità. Per prudenza, è però opportuno che l'Autorità che rilascia l'autorizzazione all'attività estrattiva accerti espressamente la conformità urbanistica dell'intervento.

    Se dunque lavori per tale Autorità (che cambia da Regione a Regione), ti conviene istruire anche questo aspetto della pratica. Se, viceversa, lavori nel settore privato, ti conviene premurarti affinché risulti espressamente dall'autorizzazione.

    Marco

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  3. grazie mille!! ho girato un sacco di tempo nel web inutilmente... sei stato chiaro ed esauriente. a presto.

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  4. Io desidererei sapere se, nell'ambito di una concessione demaniale che vieti espressamente la sub-concessione, è possibile sul bene demaniale (terreno) stipulare un comodato d'uso (ovviamente gratuito) ovvero se esso si configuri come sub-concessione o quest'ultima è riferibile solo a quando non vi sia la gratuità

    Grazie ...

    Davide M.

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  5. Gentile Davide.
    Ti rispondo anzitutto osservando che, con ogni probabilità, la questione della qualificazione dell'atto in termini di comodato o sub-concessione è meno rilevante di quanto sembri.
    E' noto infatti che il comodato è il contratto, essenzialmente gratuito, con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (art. 1803 c.c.). Per sub-concessione si intende invece la sostituzione di altri nel godimento della concessione (art. 46 cod. nav., anche se con riferimento espresso al bene del demanio marittimo).
    Si vede bene, dunque, che comodato e sub-concessione hanno una base comune, costituita dalla concessione a terzi del godimento di una cosa.
    Orbene, se la cosa è nella disponibilità del comodante/sub-concedente in forza di un titolo (la concessione) che vieta in modo espresso la sub-concessione, è evidente che quel che intende vietare non è lo sfruttamento esclusivamente patrimoniale del bene (che potrebbe appartenere alla sub-concessione, ma non al comodato), quanto piuttosto la deviazione dal fine per il quale il bene è stato dato in concessione, cioè il godimento del concessionario. Tale deviazione si verifica sia con la sub-concessione in senso proprio, sia con il comodato. Di conseguenza si deve ritenere che entrambi ricadano nell'area del divieto posto dall'atto di concessione.
    Ciò trova una conferma espressa, per i beni del demanio marittimo, nell'art. 47 del codice della navigazione, che comprende tra le cause di decadenza dalla concessione l'abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione (lett. e) senza ridurre la previsione al semplice sub-ingresso.
    D'altra parte, va precisato che il trasferimento ad altri non è assolutamente vietato solo perché escluso dall'atto di concessione. In quanto atto privato, infatti, quest'ultimo non può di regola spiegare effetti nei confronti dei terzi (art. 1372/2 c.c.). Di conseguenza, l'eventuale attribuzione a terzi del godimento dei beni non sarà invalida, ma solo inopponibile all'amministrazione (Cass. Civ. sez. III, sent. 7532/09) che, in forza del citato art. 47 cod.nav., potrà reagire in via amministrativa dichiarando la decadenza della concessione, con tutti gli effetti che ne derivano.
    In conclusione, dunque, appare nettamente sconsigliabile procedere all'attribuzione ad altri del bene oggetto di concessione, a prescindere dalla forma giuridica che si pretende di far rivestire allo specifico atto di attribuzione.
    Mi auguro di essere stato chiaro e rimango comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti. In ogni caso ti suggerisco di consultare il sito www.patrimoniopubblico.it per eventuali approfondimenti della tematica della sub-concessione, dei suoi limiti e dei relativi effetti.

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  6. Premetto che mi trovo veramente in una situazione disperata.
    La casa in cui abito e stata custruita su area demaniale da mio nonno negli
    anni 60 e successivamente ampliata dai miei genitori nei primi anni 70,
    inutile dire tutti gli oneri e le spese di costruzione sono state sempre
    totalmente a nostro carico, e che tutte le opere sono state realizzate previa
    autorizzazione delle autorita competenti.
    Dal 1999 sono sobentrato io come titolare della concessione in quanto unico
    residente con la mia famiglia nella abitazione.
    Con l'ultimo rinnovo della concessione in data 01.01.2010 l'Autorità Portuale
    ha più che raddoppiato il canone senza specicarene il motivo se non in modo
    generico facendo riferimento alla finanziaria 2007.
    Ve ne sarei veramente grato se potreste indicarni quali sono i parametri di
    calcolo e i riferimenti giuridici per la determizione del canone riguardante
    una concessione per uso abitavo e le evetuali riduzioni.
    Attendo fiducioso voste notizie.

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  7. Ciao Residente.

    Mi dolgo anzitutto della tua situazione: è chiaro che il raddoppio del canone è gravissimo e cercherò di aiutarti come posso.

    Anzitutto vorrei chiarire quali sono i termini normativi ai quali l'Amministrazione avrebbe dovuto far riferimento (tenendo comunque presente che è assolutamente pacifico in giurisprudenza che l'omessa indicazione delle norme applicate non rende invalido il provvedimento).

    Da quello che hai scritto mi è parso di capire che l'area demaniale sulla quale insiste l'abitazione in discorso fa parte del demanio marittimo (correggimi però se mi sbaglio). Se è così, l'espressione "Finanziaria 2007" va riferita all'art. 1, commi 251-253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che hanno profondamente modificato l'art. 03 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400. Quest'ultimo, recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», costituisce una normativa fondamentale nella materia delle concessioni demaniali marittime.

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  8. (segue)
    L'Art. 03 (la cui ultima modifica risale proprio alla Finanziaria 2007) detta anzitutto la classificazione delle aree (comma 1, lett. a) nelle seguenti categorie:
    1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
    2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio;

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  9. (segue)
    Chiarita la classificazione, la norma determina la misura del canone annuo:
    1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:
    1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;
    1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;
    1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;
    1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
    1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
    1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
    1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);
    2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri:
    2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione;
    2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1).

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  10. (Segue)
    Alla lett. c), il medesimo comma 1 determina le ipotesi di riduzione del canone, che è abbattuto nella misura del 50% in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona (n. 1) ovvero nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali (n. 2). Il canone è poi abbattuto del 90% per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, e del 25% per le superfici delle imprese turistico-ricettive all'aria aperta.

    L'art. 03 contiene anche numerose disposizioni dalle quali mi sembra che si possa prescindere nel caso di specie, ma che riporto comunque per completezza:
    Dispone dunque il comma 2 che «alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 , e successive modificazioni, nonché di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'art. 2 del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456 , convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni, e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze». Il comma 3 prosegue stabilendo che «le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto». Il comma 4 dispone che «i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa». Il comma 4-bis, infine, recita così: «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni».

    Tanto per chiarire il termine normativo di riferimento dei provvedimenti che ti riguardano. Ti consiglio di leggere attentamente questa disposizione e di fare tutti i calcoli che riesci. Io comunque sono sempre qui e rimango a disposizione per ogni ulteriore dubbio.

    Tieni comunque presente che non hai fretta: la questione relativa solo ai "calcoli" svolti dall'Autorità portuale per determinare l'ammontare del canone ha natura di diritto soggettivo ed è conosciuta dal giudice ordinario. Di conseguenza, non hai l'onere di decidere nel brevissimo termine di 60gg se vuoi contestare in sede giurisdizionale l'operato dell'Amministrazione (cfr. da ultimo TAR Trieste 14 gennaio 2010, n. 9 e TAR Firenze 19 gennaio 2010, n. 75: entrambi gli arresti giurisprudenziali sono stati da me consultati in www.patrimoniopubblico.it ma li puoi trovare anche in altri siti giuridici, se sufficientemente specializzati).

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